Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di due articoli.
      L'articolo 1 reca una previsione normativa, di natura interpretativa, volta a risolvere i problemi applicativi sollevati dal comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      Con la disposizione si chiarisce, con efficacia retroattiva, e dunque a beneficio dei contribuenti, che per i fabbricati strumentali, ivi inclusi gli immobili in leasing, acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, il fondo di ammortamento dedotto in precedenza deve essere riferito proporzionalmente al costo del terreno e al costo della costruzione che insiste sullo stesso. In sostanza il fondo di ammortamento deve essere riferito pro quota distintamente al terreno e al fabbricato.
      La ragione dell'urgenza dell'adozione della disposizione, analoga a quella già presente nel disegno di legge recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (atto Senato n. 1485), risiede nella circostanza di consentire ai contribuenti, che nell'incertezza interpretativa abbiano computato maggiori imposte, di operare le necessarie variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
      L'articolo 2 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.